Art. 5.

      1. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sia per gli elenchi circoscrizionali sia per i collegi uninominali»; le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 3.000 e da non più di 4.000 elettori»; le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori» e le parole: «da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 8.000 e da non più di 9.000 elettori»;

          b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o per i gruppi politici la cui denominazione è compresa nella denominazione di gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento durante la legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ogni elenco circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composto da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine per la circoscrizione. L'elenco è formato da un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. Ogni lista, all'atto della presentazione, dà l'indicazione, per ogni

 

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collegio uninominale, dei nomi dei candidati».